Richiedenti Asilo: Anagrafe, Sanità e Conto Corrente

Chiarimenti e riferimenti normativi in merito alle questioni di iscrizione anagrafica, assistenza sanitaria e apertura di un contro corrente da parte dei richiedenti asilo.

-Iscrizione anagrafica: la  sentenza n. 186 del 2020 della Corte costituzionalecancella il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo determinando il pieno ripristino della disciplina relativa all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, precedente all’entrata in vigore del decreto sicurezza, dichiarando la disciplina annullata costituzionalmente illegittima nonché discriminatoria, in quanto l’affermazione secondo cui «il permesso di soggiorno rilasciato ai richiedenti la protezione internazionale non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica» è tradotta senza incertezze come una disposizione di esclusione dall’iscrizione anagrafica della intera platea degli stranieri richiedenti asilo. 
https://www.asgi.it/notizie/corte-costituzionale-e-iscrizione-anagrafica-richiedenti-asilo/

-Iscrizione al SSN: l’art 34 del Testo Unico Immigrazione recita hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale (…) b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per richiesta di asilo Si chiarisce, inoltre, con riguardo alla tutela sanitaria garantita ai richiedenti asilo, che resta confermata l’iscrizione obbligatoria al SSN, indipendentemente dall’iscrizione anagrafica, sulla base del domicilio dello straniero richiedente asilo.

https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5

-Apertura conto corrente: con una nota del 19/04/2019 l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha chiarito che Il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui all’art.4, comma 1), se in corso di validità, costituisce documento idoneo per procedere all’apertura di un conto corrente. A questa si è aggiunta una nota delle Poste italiane che esplicita che, a partire dal 10/06/2019, i soggetti richiedenti protezione internazionale potranno richiedere l’apertura di un conto base esibendo il solo permesso di soggiorno provvisorio . Inoltre l’art. 126 del Testo Unico Bancario ribadisce che tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all’apertura di un conto di base. Per consumatore soggiornante legalmente nell’Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell’Unione europea in virtù del diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo.

qui le circolari di ABI, Poste e l’art del Testo Unico Bancario.

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